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Lo statuto​ (clicca per salvare il file)
STATUTO DI “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DELTA NATOUR"

 

TITOLO I - Denominazione – sede
Art.1 È costituita in data 19/02/2010, l’associazione di promozione sociale sportiva dilettantistica denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica DELTA NATOUR", in breve “a.s.d. DELTA NATOUR”.
L’associazione ha sede in Argenta via Circonvallazione, 68. La modifica della sede legale nell’ambito del medesimo comune non comporta l’obbligo di modifica statutaria; sono fatte salve le comunicazioni obbligatorie di tale variazioni agli Enti competenti.


TITOLO II - Scopo- Oggetto - Durata

Art. 2. L’associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. La durata dell’associazione è illimitata.
Art.3. L’associazione si propone di:
1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche e attività psico-fisiche, attraverso discipline e terapie del benessere naturale, in spazi preposti al chiuso o all’aperto,  tra cui corsi e lezioni di gruppo o individuali di yoga, reiki, shiatsu, naturopatia, meditazioni e quant’altro attinente al presente statuto;
2. promuovere e sviluppare attività all’aria aperta, tra cui trekking, escursioni, visite guidate in natura e strutture ad essa collegate, viaggi organizzati con particolare riferimento al turismo eco-compatibile e solidale;
3. organizzare manifestazioni sportive, ricreative e culturali, in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
4. promuovere stili di vita corretti attraverso l’organizzazione di eventi di sensibilizzazione, seminari, convegni, pubblicazioni, fiere, in particolare riferite a tematiche ambientali e a  discipline e terapie sul benessere naturale;
5. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento dello sport, per approfondire la conoscenza del territorio e dell’ambiente, per migliorare il benessere psico-fisico;
6. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport, del tempo libero all’aria aperta o in altri spazi ad esso destinati, negli ambienti naturali e per la conoscenza di se stessi;
7. indire corsi di avviamento agli sport, all’attività motoria e di mantenimento, corsi individuali e di gruppo sulle discipline legate al benessere naturale e sulle tematiche ecologico-ambientali, nonché corsi di formazione e qualificazione;
8. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, centri culturali e ricreativi, aree naturali, giardini e relative strutture museali o centri di documentazione, campi e strutture sportive di vario genere, nonché qualsiasi altro spazio o struttura in qualche modo inerente al presente statuto;
9. organizzare attività creative, artistiche, ricreative e culturali, ivi incluse le attività turistiche, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e della collettività;
10. fornire consulenze e studi sulle tematiche in oggetto al presente statuto.

 

TITOLO III - Soci
Art. 4. Il numero dei soci e’ illimitato. Possono aderire all’Associazione tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso ed identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione. Possono essere soci sia le persone fisiche che le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
Art.5. Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
Le associazioni e gli Enti senza scopo di lucro che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso e’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
L’associazione è dotata di un proprio libro soci nel quale annotare i dati dei soci (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico ed eventualmente indirizzo di posta elettronica) a seguito della delibera di ammissione. La tessera di adesione avrà la validità dell’esercizio sociale.
Art. 6. La qualifica di socio da’ diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.
Art. 7. I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
TITOLO IV - Recesso – Esclusione
Art. 8. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.
Art. 9. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione;
e) che, con il suo comportamento, crei una atmosfera in cui non sia più possibile collaborare per il perseguimento delle finalità associative.
Art. 10. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune
Art. 11. L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
a) quote e contributi degli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità, donazioni e legati;
d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura commerciale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, il patrimonio associativo, gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Art.12. L’esercizio sociale va dal 1 GENNAIO al 31 DICEMBRE di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per la relativa approvazione.
TITOLO VI - Organi dell’Associazione
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
Le cariche sono assunte a titolo gratuito da persone che non incorrono in ipotesi di incompatibilità previste dall’ordinamento giuridico e dall’ordinamento sportivo. Ai componenti gli organi dell’associazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione quando debitamente documentate.
Art.14. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza. L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci almeno 8 giorni prima dell’adunanza mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell’associazione, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma.
Art.15. L’assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) approva il programma delle attività dell’associazione;
d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
e) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.  In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.
Art.16. Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. I minori di anni diciotto possono partecipare all’associazione conferendo ad uno dei genitori la propria rappresentanza nell’ambito dell’associazione[i].
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. In prima convocazione l’assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea - ordinaria e straordinaria - e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art.17. L’assemblea e’ straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio residuo. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.
Art.18. L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea. Al segretario spetta verbalizzare le delibere assunte e – su richiesta dei soci – l’eventuale dichiarazione di dissenso degli stessi rispetto alla delibera assunta.
Art.19. Il Consiglio Direttivo e’ formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario con funzioni di Vicepresidente, ed il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo e’ convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve avvenire a mezzo lettera semplice, consegna a mano, invio per posta elettronica o fax, almeno otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati, con provvedimenti debitamente motivati. Detta funzione può essere delegata ai singoli componenti il Consiglio Direttivo;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
Art. 20. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio convoca l’Assemblea per la nomina dei Consiglieri mancanti che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Art.21. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Art.22. Il Collegio Sindacale può essere eletto dall’Assemblea quando ne ravvisi l’opportunità. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci, e resta in carica tre anni ed elegge al proprio interno il Presidente.
Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo e alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Art.23. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.
TITOLO VII - Scioglimento
Art.24. Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, indette a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa laddove possibile, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato con la maggioranza semplice dei soci intervenuti.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo sarà devoluto a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, individuati dall’assemblea dei soci, previa comunicazione all’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.
Art.25. L’associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, si affilia ad una o più Federazioni Sportive Nazionali e/o a Discipline sportive associate e/o ad Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’affiliazione comporta l’impegno a conformarsi agli Statuti, ai Regolamenti ed ai provvedimenti dell’organizzazione sportiva cui si è affiliata così come alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del C.I.O.
L’associazione può deliberare – attraverso il Consiglio Direttivo – di affiliarsi ad altri Enti che promuovano le finalità istituzionali del sodalizio. L’affiliazione comporta l’impegno a rispettare lo Statuto, i Regolamenti ed i provvedimenti dell’Ente affiliante.
Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
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